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Abstract: . . . seguito della concessione di costruzione n. xxx del 1997 e ultimato il 30/11/1999, consiste in un parco eolico composto da 10 aereo-generatori, in relazione ai quali l'Amministrazione chiede il pagamento dell'ICI. La parte rileva l'illegittimità, dell'atto per inesistenza del presupposto d'imposta, infatti il Comune chiede il pagamento dell'imposta sulla base del valore contabile delle immobilizzazioni materiali pari a Euro 2.433.658,00 iscritte nel bilancio al 31/12/2001, considerando che tali immobili non risultano accatastati al NCEU di Bologna. La categoria individuata dall'Amministrazione è la D1 in quanto trattasi di immobile produttivo appartenente ad impresa. La parte contesta che il parco eolico nella sua interezza sia assimilabile ad un fabbricato da iscrivere al catasto alla categoria D. E' inoltre illegittima, a parere della parte, l'inclusione nella base imponibile ICI delle linee elettriche iscritte in bilancio per un valore di Euro 433.000 e delle macchine ad impatto ambientale iscritte in bilancio per un valore Euro 1.433.000. Tali poste contabili si riferiscono . . . . . . pulita costituisce non solo un interesse per la collettività, ma una vera e propria priorità pubblicistica perché incide su una serie di diritti costituzionali quali il diritto alla salute. La circostanza che gli impianti eolici abbiano carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità permette di inquadrare il parco eolico nella categoria E e quindi di escludere che gli stessi siano obbligati a pagare l'ICI. La difficoltà interpretativa della materia e la novità della questione giustificano, ad avviso della Commissione, la compensazione delle spese di giudizio. La Commissione P.Q.M. - Accoglie il ricorso. Spese compensate. 4 . . . --2173,2,543,1883,10864
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