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Abstract: . . . presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Articolo 11 Controversie 11.1Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo IV delle Regole, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte. il GME il Contraente ………………………………. ………..………………………… Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: . . . . . . tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una password, smart card o altri strumenti di strong authentication. 4.2 L’accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Page 36 6 Articolo 5 Corrispettivo 5.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto il corrispettivo stabiliti dal GME ai sensi dell’articolo 6 delle Regole, secondo le modalità definite all’articolo . . . . . . ………..………………………… Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2 (Obblighi del Contraente); Articolo 3 (Prestazioni del GME); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); Articolo 7 (Durata); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9 (Clausole generali); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie). il Contraente …………….…………………….. Roma, (data) . . . . . . ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: Page 38 8 - Gestore del mercato elettrico s.p.a., Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012 4524; indirizzo e-mail: info@mercatoelettrico.org; - ………………………….. …………, ……………………………………………..– …… ; (indirizzo) numero di telefacsimile………………, indirizzo e-mail……………………………………… 9.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, . . . . . . esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto. 9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma. 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti. 9.4 Il presente Contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina dalle Parti, viene redatto in due originali in lingua italiana. . . . . . . efficienza energetica (di seguito: “Regole”), entrate in vigore con la pubblicazione, sul sito internet del GME, in data 10 maggio 2005; C. ai sensi dell’articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole, il soggetto che intenda partecipare al mercato dei titoli di efficienza energetica (nel seguito: “Mercato”) presenta al GME copia sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato” (nel seguito: il Contratto); D. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 delle Regole sono pubblicate . . . --3000,6,250,3439,80551
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