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Abstract: . . . entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE. . . . . . . del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione; e)studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto; f)studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile; g)analisi e valutazione degli aspetti energetici . . . . . . l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8. 3. E'abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria commercio e artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24agosto 1994, recante recepimento delle norme UNIattuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termicidegli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. 4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro . . . . . . a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13della legge 4febbraio 2005,n. 11. Art. 17. Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al . . . . . . rendimento energetico Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizi Page 1 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia (Gazzetta Ufficiale del. 23 settembre 2005, n. 222) ILPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003,n. 306,ed in particolare l'articolo 1, commi 1, e 5e . . . --3000,5,300,3006,35122
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